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Autodeterminazione dei popoli

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La vita dello Stato può subire cambiamenti. Lo Stato si può smembrare, o essere incorporato da un altro Stato o fondersi con esso. Ma oltre agli Stati, nel diritto internazionale esistono anche gli individui, e questo perchè il diritto internazionale si interessa dei rapporti interni degli Stati con i propri sudditi. Ciò si configura in una serie di norme convenzionali come ad esempio la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che obbliga gli Stati a tutelare i diritti fondamentali dell’uomo ai quali corrispondono dei veri e propri diritti internazionali degli individui.
Considerazioni che valgono in parte anche per le minoranze etniche malgrado esse non diventano soggetti di diritto internazionale ma è lo Stato che ha l’obbligo, nei confronti degli altri stati contraenti di riservare alle minoranze il trattamento convenuto.
Con la fine del colonialismo e anche dopo la caduta del muro di Berlino, le rivendicazioni indipendentiste sono cresciute a dismisura e si è ritornati a discutere di “diritto dei popoli all’autodeterminazione”.

Il diritto internazionale prevede che l’integrità territoriale sia prevalente rispetto al diritto all’autodeterminazione, quindi una popolazione non ha diritto ad autodeterminarsi se questo mette in discussione l’integrità dello stato di cui la popolazione in questione fa parte. In ogni caso il principio di autodeterminazione dei popoli è ormai una regola di diritto internazionale positivo che ha trovato una prassi attraverso alcuni procedimenti che hanno visto protagoniste le Nazioni Unite, come la principale Carta dell’ONU, la Dichiarazione del 1960 sull’indipendenza dei popoli coloniali. Peraltro anche la Corte Internazionale di Giustizia ne ha riconosciuto l’esistenza come principio consuetudinario, come il parere del 1971 sulla Namibia o quella del 1975 sul Sahara Occidentale o su Timor Est nel 1995. Ma è pur vero che ad oggi è un principio che ha un campo di applicazione piuttosto ristretto. Esso si applica:

  • ai popoli sottoposti ad un Governo straniero (autodeterminazione esterna), popoli soggetti a dominazione coloniale;
  • a popolazioni di territori conquistati ed occupati con la forza ( territori arabi occupati da Israele dopo la guerra dei sei giorni del 1967);
  • popoli oppressi da un regime di apartheid.

Come citato dalle Dichiarazioni dell’ONU e ribadito dalla Corte Internazionale di Giustizia, l’autodeterminazione comporta il diritto dei popoli sottoposti a dominio straniero  di divenire indipendenti, di associarsi o integrarsi con altro Stato indipendente, di scegliere liberamente il proprio regime politico.

Affinchè il principio di autodeterminazione sia applicabile, esclusi i territori coloniali, occorre che la dominazione straniera non risalga oltre l’epoca in cui il principio stesso si è affermato come principio giuridico. È impossibile rivedere tutte le situazioni territoriali createsi in seguito ad eventi bellici o all’uso della forza in epoche anteriori. Quindi l’irretroattività diventa una caratteristica di questo principio.

Esistono casi di autodeterminazione quando si tratta di territori nei quali il Governo straniero, pur essendo presente con le proprie forza armate si appoggia ad un Governo locale dal quale magari ha ricevuto una richiesta di aiuto. In questo caso il principio si applica imponendo ad entrambi i Governi la cessazione dell’occupazione straniera. Sono i casi dell’URSS in Afghanistan fino al 1989 e del Vietnam in Cambogia fino al 1990. È da escludere invece la cosiddetta autodeterminazione interna, proprio perchè il diritto internazionale non pensa che tutti i Governi abbiano il consenso della maggioranza dei sudditi e siano liberamente scelti da costoro o che si avallino aspirazioni secessionistiche di regioni o province o altre circoscrizoni territoriali più o meno autonome, e così il caso del Quebec in Canada o della Catalogna in Spagna, e della Cecenia in Russia, rappresentano casi di secessione che al momento non possono acquisire un valore legale ed essere permesse, ma in futuro non è detto che il diritto internazionale non voglia introdurre delle correzioni ai principi esistenti ed è quello che sperano tutti i secessionisti, tutte le altre nazionalità presenti nel mondo e in Europa in particolare.

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